Istituto Valtellinese di Mineralogia - Fulvio Grazioli - APS

                                           

Deliberato con Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 febbraio 2000


ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE:

E’ costituita con sede provvisoria in Sondrio, piazza Quadrivio n. 2, una associazione denominata:

ISTITUTO VALTELLINESE DI MINERALOGIA "FULVIO GRAZIOLI", fondata l’11 Dicembre 1991, che associa studiosi ed appassionati della mineralogia e chiunque, senza discriminazione di sorta, uomo o donna, abbia interesse alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale della provincia di Sondrio.

L’Associazione è retta dal presente statuto ed è in conformità a quanto previsto in materia dal Codice Civile.

 

ART.2 – OGGETTO

L’associazione, senza fini di lucro, si propone i seguenti scopi:

  1. – promuovere, nel rispetto dell’ambiente naturale la ricerca e lo studio dei minerali locali con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
  2. – promuovere l’amore per la natura, la conoscenza dell’ambiente naturale della provincia di Sondrio e la passione per tutte le scienze naturali;
  3. – promuovere iniziative dirette a stimolare e sensibilizzare i soci, ed in generale tutti i giovani, nel senso sopra indicato all’amore per la natura, per la mineralogia innanzitutto ma anche verso le altre scienze naturali, mediante l’organizzazione di passeggiate, mediante la proiezione di filmati e diapositive, mediante incontri e dibattiti in materia di mineralogia ed altri temi legati all’ambiente naturale;
  4. – promuovere sul piano locale e provinciale mostre e convegni dedicati a temi inerenti la ricerca e lo studio dei minerali, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente ed alla ricerca scientifica;
  5. – raccogliere materiale didattico e scientifico relativo alla mineralogia e scienze affini per metterlo a disposizione dei soci;
  6. – collaborare e promuovere iniziative comuni con musei, istituti universitari, enti, istituzioni e associazioni che perseguano finalità analoghe;
  7. – fornire ai soci inesperti consigli e suggerimenti e lezioni di gruppo in materia di mineralogia;
  8. – effettuare studi e ricerche tendenti alla precisa determinazione delle specie e fornire ai soci informazioni sui ritrovamenti in ambito locali e sulle nuove determinazioni;
  9. – favorire la collaborazione e l’amicizia tra i soci.

 

ART.3 – DURATA

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, salva la facoltà per ciascun associato di recedervi.

 

ART.4 – SOCI

Possono far parte dell’Associazione, oltre ai soci fondatori, tutte le persone che sono appassionate di mineralogia o di altre scienze naturali e che intendano approfondire la conoscenza dell’ambiente naturale della provincia. L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutti.

CATEGORIE DEI SOCI

  1. -ordinari, quelli che versano regolarmente la quota sociale;
  2. sostenitori, quelli che oltre alla quota versano uno speciale contributo in favore dell’ associazione.
  3. onorari, quelli che per meriti particolari donazioni o per collaborazioni rese vengono deliberati dal Consiglio come esenti dal versamento delle quote.

Il socio, all’atto dell’adesione, esonera l’associazione ed i suoi dirigenti da qualsiasi responsabilità per infortuni e danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante e dopo ogni attività sociale.

Coloro che desiderano essere ammessi all’Associazione dovranno presentare domanda di ammissione in forma scritta ed il loro accoglimento nell’Associazione è subordinato all’approvazione del Consiglio di Presidenza, che provvederà altresì all’iscrizione nel libro dei soci.

 

ART. 5 – DOVERI DEI SOCI

Con l’adesione all’Associazione i soci si impegnano all’accettazione del presente statuto e dell’eventuale regolamento integrativo, impegnandosi alla loro osservanza; in particolare si impegnano a:

5.1- Fare il loro meglio per il buon funzionamento pratico dell’Associazione e per la maggior affermazione della stessa, dedicando il loro impegno all’interesse comune, senza conseguimento o fini di lucro, con preclusione di qualunque attività contraria agli interessi dell’Associazione.

5.2 – Il socio dovrà provvedere annualmente al versamento della quota sociale ed agli eventuali adempimenti in materia sia civile che fiscale, facenti a lui carico.

 

ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

A – L’assemblea generale dei soci

B – Il Presidente

C – Il Consiglio di Presidenza

D – La Segreteria

E – Il Tesoriere

F – Il Revisore dei Conti

6.1 – Le cariche associative sono prevalentemente gratuite.

 

ART. 7 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

7.1 – L’Assemblea generale dei soci è formata da tutti i soci ed è validamente costituita con la presenza (in proprio e per delega) della maggioranza dei soci (metà più 1) quando è riunita in sede ordinaria e con qualunque numero di soci presenti quando è riunita in sede straordinaria. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega.

7.2 – L’Assemblea generale ordinaria dovrà essere convocata, per l’approvazione del bilancio, alla fine dell’anno sociale del Consiglio di Presidenza, entro e non oltre il mese di febbraio dell’anno successivo

7.3 – Le assemblee straordinarie si terranno ogni qualvolta almeno la metà dei soci o la maggioranza del Consiglio di Presidenza lo richiedessero.

7.4 – Le convocazioni, in entrambi i casi, saranno effettuate a mezzo avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della riunione che dovrà contenere gli argomenti all’ordine del giorno.

L’Assemblea è presieduta dal presidente o dal vice-presidente o, in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano di età e, in difetto di consiglieri, da un socio designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario del Consiglio di Presidenza o, in sua mancanza, da un socio designato dagli intervenuti, per la redazione del verbale. Ogni deliberazione dell’Assemblea, sarà trascritta nel libro delle adunanze, il relativo verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e se ne dovrà dare lettura nella adunanza successiva. All’Assemblea ordinaria e straordinaria spettano tutti i poteri che la legge e/o il presente statuto non attribuiscono al Consiglio di Presidenza o al Presidente. In particolare delibera l’entità delle quote associative annuali, in funzione delle spese.

All’Assemblea spetta anche l’approvazione di un eventuale regolamento interno, ad integrazione del presente statuto, su proposta del Consiglio di Presidenza.

 

ART. 8 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto da sette a nove membri scelti fra gli associati e nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci; essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Presidenza al suo interno provvede a nominare un Presidente, due Vice Presidenti, due Segretari e un Tesoriere cui potranno essere aggiunti alcuni rappresentanti di zona.

Al Consiglio di Presidenza è riservato il compito di provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e di dare esecuzione alle deliberazioni delle Assemblee.

La rappresentanza dell’Associazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio, è riservata al Presidente o in sua mancanza al Vice Presidente. Egli è pertanto tenuto a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Il Consiglio di Presidenza si riunisce con le stesse modalità previste al punto 7.4 del presente statuto.

La convocazione può essere fatta dal Presidente o per cause di suo impedimento, dal Vice Presidente o da tre consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre consiglieri e vanno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente della riunione.

Il Consiglio di Presidenza provvede a redigere il bilancio annuale che rimarrà depositato presso la sede, a disposizione degli Associati, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione dell’Assemblea che lo deve approvare.

Il Primo Consiglio di Presidenza è nominato in sede di atto costitutivo dai Soci fondatori intervenuti all’atto medesimo, i quali potranno altresì provvedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario di tale primo consiglio di Presidenza.

Al Consiglio di Presidenza spetta anche, quale organo direttivo, la funzione tecnica e quindi in particolare l’organizzazione della attività sociale come risulta dall’art.2.

 

ART.9 – REVISORE DEI CONTI

L’assemblea dei soci nomina un revisore dei conti, tra gli associati stessi, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti ha il compito di:

  1. – Verificare e certificare almeno trimestralmente la corrispondenza dei saldi contabili con le effettive giacenze numerarie, redigendo e sottoscrivendo all’uopo un verbale su apposito registro.
  2. – Verificare e certificare la esattezza e correttezza dei dati esposti nel bilancio annuale predisposto dal Consiglio di Presidenza. A tal fine dovrà depositare presso la sede dell’Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’approvazione del bilancio stesso, una relazione che andrà a formare parte integrante dell’approvando bilancio.

3) - Presenziare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Presidenza

 

ART. 10 – DIRITTI DEI SOCI

Sia i soci fondatori che i soci successivamente ammessi hanno gli stessi diritti e doveri.

In particolare ogni socio ha il diritto di proporre, discutere e votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche a mezzo di delega scritta rilasciata ad altro socio; in tal caso ogni socio può essere portatore di una sola delega; accedere alle cariche sociali; partecipare alle attività programmate dall’associazione; ricevere eventuali pubblicazioni edite dall’Associazione, gratuite o a pagamento; fare uso della biblioteca e delle eventuali strumentazioni tecniche disponibili presso la sede.

Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dalla Associazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente. Al socio recedente non spetterà alcun indennizzo.

Il socio può essere espulso dalla Associazione per inosservanza del presente statuto e/o per altri gravi motivi, solo con deliberazione unanime del Consiglio di Presidenza.

Qualora il socio sia venuto meno agli obblighi statutari, verrà richiamato a tale osservanza , ed in caso di continuata o rinnovata inosservanza sarà sottoposto a provvedimento del Consiglio di Presidenza.

In caso di espulsione il socio avrà diritto ad appellarsi all’Assemblea dei soci la quale potrà decidere solo con la presenza della maggioranza semplice degli iscritti ed il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti. In questo caso non sono ammesse le deleghe

 

ART.11 – MODIFICHE STATUTARIE

Per modificare o integrare l’atto costitutivo e lo statuto occorre una delibera dell’Assemblea straordinaria alla quale siano presenti di persona o per delega, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci in regola con le quote di associazione e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti di persona o per delega.

 

ART.12- SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci, ma deve essere devoluto ad altra associazione non avente scopo di lucro.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

 

ART.13 – CLAUSOLA ARBITRALE

In caso di disaccordo fra i soci e l’associazione relativamente ai rapporti intercorrenti tra gli stessi o circa la interpretazione delle norme contenute nel presente statuto, comprese modifiche e/o integrazioni, i soci e/o l’Associazione dovranno fare ricorso obbligatoriamente ad un Collegio arbitrale formato da tre arbitri, amichevoli compositori, così nominati: uno da ciascuna delle due parti contendenti ed il terzo di comune accordo dai due arbitri già designati o, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

Il Collegio arbitrale deciderà senza formalità di rito e inappellabilmente, pro bono et aequo.



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