Deliberato con Assemblea Straordinaria dei Soci del
25 febbraio 2000
ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE:
E costituita con sede provvisoria in Sondrio,
piazza Quadrivio n. 2, una associazione denominata:
ISTITUTO VALTELLINESE DI MINERALOGIA
"FULVIO GRAZIOLI", fondata l11 Dicembre 1991, che associa
studiosi ed appassionati della mineralogia e chiunque, senza discriminazione di sorta,
uomo o donna, abbia interesse alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio
naturale della provincia di Sondrio.
LAssociazione è retta dal presente statuto ed
è in conformità a quanto previsto in materia dal Codice Civile.
ART.2 OGGETTO
Lassociazione, senza fini di lucro, si propone
i seguenti scopi:
- promuovere, nel rispetto dellambiente naturale la
ricerca e lo studio dei minerali locali con tutte le iniziative atte a raggiungere lo
scopo;
- promuovere lamore per la natura, la conoscenza
dellambiente naturale della provincia di Sondrio e la passione per tutte le scienze
naturali;
- promuovere iniziative dirette a stimolare e sensibilizzare i
soci, ed in generale tutti i giovani, nel senso sopra indicato allamore per la
natura, per la mineralogia innanzitutto ma anche verso le altre scienze naturali, mediante
lorganizzazione di passeggiate, mediante la proiezione di filmati e diapositive,
mediante incontri e dibattiti in materia di mineralogia ed altri temi legati
allambiente naturale;
- promuovere sul piano locale e provinciale mostre e convegni
dedicati a temi inerenti la ricerca e lo studio dei minerali, con particolare riferimento
alla tutela dellambiente ed alla ricerca scientifica;
- raccogliere materiale didattico e scientifico relativo alla
mineralogia e scienze affini per metterlo a disposizione dei soci;
- collaborare e promuovere iniziative comuni con musei, istituti
universitari, enti, istituzioni e associazioni che perseguano finalità analoghe;
- fornire ai soci inesperti consigli e suggerimenti e lezioni di
gruppo in materia di mineralogia;
- effettuare studi e ricerche tendenti alla precisa
determinazione delle specie e fornire ai soci informazioni sui ritrovamenti in ambito
locali e sulle nuove determinazioni;
- favorire la collaborazione e lamicizia tra i soci.
ART.3 DURATA
LAssociazione è costituita a tempo
indeterminato, salva la facoltà per ciascun associato di recedervi.
ART.4 SOCI
Possono far parte dellAssociazione, oltre ai
soci fondatori, tutte le persone che sono appassionate di mineralogia o di altre scienze
naturali e che intendano approfondire la conoscenza dellambiente naturale della
provincia. Liscrizione allAssociazione è aperta a tutti.
CATEGORIE DEI SOCI
- -ordinari, quelli che versano regolarmente la quota sociale;
- sostenitori, quelli che oltre alla quota versano uno speciale
contributo in favore dell associazione.
- onorari, quelli che per meriti particolari donazioni o per
collaborazioni rese vengono deliberati dal Consiglio come esenti dal versamento delle
quote.
Il socio, allatto delladesione, esonera
lassociazione ed i suoi dirigenti da qualsiasi responsabilità per infortuni e danni
a persone o cose che dovessero verificarsi durante e dopo ogni attività sociale.
Coloro che desiderano essere ammessi
allAssociazione dovranno presentare domanda di ammissione in forma scritta ed il
loro accoglimento nellAssociazione è subordinato allapprovazione del
Consiglio di Presidenza, che provvederà altresì alliscrizione nel libro dei soci.
ART. 5 DOVERI DEI SOCI
Con ladesione allAssociazione i soci si
impegnano allaccettazione del presente statuto e delleventuale regolamento
integrativo, impegnandosi alla loro osservanza; in particolare si impegnano a:
5.1- Fare il loro meglio per il buon funzionamento
pratico dellAssociazione e per la maggior affermazione della stessa, dedicando il
loro impegno allinteresse comune, senza conseguimento o fini di lucro, con
preclusione di qualunque attività contraria agli interessi dellAssociazione.
5.2 Il socio dovrà provvedere annualmente al
versamento della quota sociale ed agli eventuali adempimenti in materia sia civile che
fiscale, facenti a lui carico.
ART. 6 ORGANI DELLASSOCIAZIONE
Sono organi dellAssociazione:
A Lassemblea generale dei soci
B Il Presidente
C Il Consiglio di Presidenza
D La Segreteria
E Il Tesoriere
F Il Revisore dei Conti
6.1 Le cariche associative sono
prevalentemente gratuite.
ART. 7 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
7.1 LAssemblea generale dei soci è
formata da tutti i soci ed è validamente costituita con la presenza (in proprio e per
delega) della maggioranza dei soci (metà più 1) quando è riunita in sede ordinaria e
con qualunque numero di soci presenti quando è riunita in sede straordinaria. Essa
delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega.
7.2 LAssemblea generale ordinaria
dovrà essere convocata, per lapprovazione del bilancio, alla fine dellanno
sociale del Consiglio di Presidenza, entro e non oltre il mese di febbraio
dellanno successivo
7.3 Le assemblee straordinarie si terranno
ogni qualvolta almeno la metà dei soci o la maggioranza del Consiglio di Presidenza lo
richiedessero.
7.4 Le convocazioni, in entrambi i casi,
saranno effettuate a mezzo avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima
della riunione che dovrà contenere gli argomenti allordine del giorno.
LAssemblea è presieduta dal presidente o dal
vice-presidente o, in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano di età e, in
difetto di consiglieri, da un socio designato dagli intervenuti.
Il Presidente dellAssemblea è assistito dal
Segretario del Consiglio di Presidenza o, in sua mancanza, da un socio designato dagli
intervenuti, per la redazione del verbale. Ogni deliberazione dellAssemblea, sarà
trascritta nel libro delle adunanze, il relativo verbale deve essere sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario e se ne dovrà dare lettura nella adunanza successiva.
AllAssemblea ordinaria e straordinaria spettano tutti i poteri che la legge e/o il
presente statuto non attribuiscono al Consiglio di Presidenza o al Presidente. In
particolare delibera lentità delle quote associative annuali, in funzione delle
spese.
AllAssemblea spetta anche lapprovazione
di un eventuale regolamento interno, ad integrazione del presente statuto, su proposta del
Consiglio di Presidenza.
ART. 8 CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza è composto da sette a
nove membri scelti fra gli associati e nominati dallAssemblea ordinaria dei soci;
essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Presidenza al suo interno provvede a
nominare un Presidente, due Vice Presidenti, due Segretari e un Tesoriere cui potranno
essere aggiunti alcuni rappresentanti di zona.
Al Consiglio di Presidenza è riservato il compito
di provvedere allamministrazione ordinaria e straordinaria dellAssociazione e
di dare esecuzione alle deliberazioni delle Assemblee.
La rappresentanza dellAssociazione, sia nei
confronti di terzi che in giudizio, è riservata al Presidente o in sua mancanza al Vice
Presidente. Egli è pertanto tenuto a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Il
Consiglio di Presidenza si riunisce con le stesse modalità previste al punto 7.4 del
presente statuto.
La convocazione può essere fatta dal Presidente o
per cause di suo impedimento, dal Vice Presidente o da tre consiglieri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in
mancanza dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano di
età.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la
presenza ed il voto favorevole di almeno tre consiglieri e vanno trascritte nel libro dei
verbali del Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, in
caso di parità, prevale il voto del Presidente della riunione.
Il Consiglio di Presidenza provvede a redigere il
bilancio annuale che rimarrà depositato presso la sede, a disposizione degli Associati,
nei trenta giorni precedenti la data di convocazione dellAssemblea che lo deve
approvare.
Il Primo Consiglio di Presidenza è nominato in sede
di atto costitutivo dai Soci fondatori intervenuti allatto medesimo, i quali
potranno altresì provvedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del
Segretario di tale primo consiglio di Presidenza.
Al Consiglio di Presidenza spetta anche, quale
organo direttivo, la funzione tecnica e quindi in particolare lorganizzazione della
attività sociale come risulta dallart.2.
ART.9 REVISORE DEI CONTI
Lassemblea dei soci nomina un revisore dei
conti, tra gli associati stessi, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
Il Revisore dei Conti ha il compito di:
- Verificare e certificare almeno trimestralmente la
corrispondenza dei saldi contabili con le effettive giacenze numerarie, redigendo e
sottoscrivendo alluopo un verbale su apposito registro.
- Verificare e certificare la esattezza e correttezza dei dati
esposti nel bilancio annuale predisposto dal Consiglio di Presidenza. A tal fine dovrà
depositare presso la sede dellAssociazione, almeno quindici giorni prima della data
fissata per lapprovazione del bilancio stesso, una relazione che andrà a formare
parte integrante dellapprovando bilancio.
3) - Presenziare, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio di Presidenza
ART. 10 DIRITTI DEI SOCI
Sia i soci fondatori che i soci successivamente
ammessi hanno gli stessi diritti e doveri.
In particolare ogni socio ha il diritto di proporre,
discutere e votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche a mezzo di delega
scritta rilasciata ad altro socio; in tal caso ogni socio può essere portatore di una
sola delega; accedere alle cariche sociali; partecipare alle attività programmate
dallassociazione; ricevere eventuali pubblicazioni edite dallAssociazione,
gratuite o a pagamento; fare uso della biblioteca e delle eventuali strumentazioni
tecniche disponibili presso la sede.
Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dalla
Associazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata indirizzata al
Presidente. Al socio recedente non spetterà alcun indennizzo.
Il socio può essere espulso dalla Associazione per
inosservanza del presente statuto e/o per altri gravi motivi, solo con deliberazione
unanime del Consiglio di Presidenza.
Qualora il socio sia venuto meno agli obblighi
statutari, verrà richiamato a tale osservanza , ed in caso di continuata o rinnovata
inosservanza sarà sottoposto a provvedimento del Consiglio di Presidenza.
In caso di espulsione il socio avrà diritto ad
appellarsi allAssemblea dei soci la quale potrà decidere solo con la presenza della
maggioranza semplice degli iscritti ed il voto favorevole di almeno la maggioranza dei
presenti. In questo caso non sono ammesse le deleghe
ART.11 MODIFICHE STATUTARIE
Per modificare o integrare latto costitutivo e
lo statuto occorre una delibera dellAssemblea straordinaria alla quale siano
presenti di persona o per delega, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci
in regola con le quote di associazione e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di
soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti di persona o per delega.
ART.12- SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dellAssociazione, il
patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci, ma deve essere devoluto ad
altra associazione non avente scopo di lucro.
Per deliberare lo scioglimento
dellAssociazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti dei Soci.
ART.13 CLAUSOLA ARBITRALE
In caso di disaccordo fra i soci e
lassociazione relativamente ai rapporti intercorrenti tra gli stessi o circa la
interpretazione delle norme contenute nel presente statuto, comprese modifiche e/o
integrazioni, i soci e/o lAssociazione dovranno fare ricorso obbligatoriamente ad un
Collegio arbitrale formato da tre arbitri, amichevoli compositori, così nominati: uno da
ciascuna delle due parti contendenti ed il terzo di comune accordo dai due arbitri già
designati o, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Sondrio.
Il Collegio arbitrale deciderà senza formalità di
rito e inappellabilmente, pro bono et aequo.
|